Ancona – “Giù le mani dal catalogo Bontempi”. Si apre così il comunicato con cui i Com Spa, storica azienda titolare del marchio Bontempi, annuncia che la Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Ancona ha accolto il ricorso cautelare presentato dalla società, inibendo a un competitor la prosecuzione di condotte qualificate come atti di concorrenza sleale.
L’ordinanza, emessa il 23 marzo 2026 e comunicata il 14 aprile, vieta a tale competitor ulteriori attività di produzione, importazione, esportazione, promozione e commercializzazione di prodotti a marchio I Next, MeMe o MeMe Music contemplati nel catalogo Bontempi o comunque commercializzati secondo le modalità ritenute illecite accertate dal provvedimento. Il divieto si estende anche ai canali online, propri e di terzi. È stata inoltre fissata una penale di 500 euro per ogni successiva violazione o ritardo nell’esecuzione dell’ordine giudiziale.
“L’ordinanza riconosce, in via sommaria e cautelare, la sussistenza di gravi indizi di concorrenza sleale posti in essere dal competitor ritenendo dimostrate le diverse condotte illecite”, si legge nel comunicato stampa diffuso da Bontempi, “avendo la resistente intrattenuto corrispondenza con clienti strategici richiamando espressamente la volontà di creare una linea di prodotti affine a quella Bontempi e fornendo documenti di comparazione diretta, sfruttando così la notorietà del catalogo della ricorrente. Il provvedimento evidenzia come, in una comunicazione, si facesse esplicito riferimento alla possibilità per il cliente di scegliere ‘da tutti i prodotti della vecchia gamma’, manifestando un evidente richiamo all’attività a marchio Bontempi. Inoltre, il Giudice ha accertato la creazione di confusione e la denigrazione, attraverso comunicazioni a clienti e intermediari idonee a ingenerare timori sulla solidità aziendale di i Com e a suggerire una continuità operativa tra le due società che non corrispondeva alla realtà. Infine, è stata riscontrata l’imitazione e la confondibilità dei prodotti, poiché alcuni articoli commercializzati dal competitor risultavano pienamente sovrapponibili a quelli di i Com per denominazione, codice articolo, codice Ean e dettagli grafici, inducendo in confusione il consumatore finale”.
i Com, assistita dagli avvocati Riccardo Leonardi e Saverio Sabatini, ha espresso soddisfazione per l’esito del procedimento, sottolineando l’importanza della tutela del marchio, dei partner commerciali e della correttezza del mercato nel settore degli strumenti musicali giocattolo.
